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\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\f3\chbrdr\brdrnone\brdrcf1 \chshdng0\chcfpat1\chcbpat1\fbias0 \fi-360\li2880\jclisttab\tx2880 }{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext
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\pndec\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxtb (}{\pntxta )}}{\*\pnseclvl6\pnlcltr\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxtb (}{\pntxta )}}{\*\pnseclvl7\pnlcrm\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxtb (}{\pntxta )}}{\*\pnseclvl8\pnlcltr\pnstart1\pnindent720\pnhang
{\pntxtb (}{\pntxta )}}{\*\pnseclvl9\pnlcrm\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxtb (}{\pntxta )}}\pard\plain \s1\ql \li0\ri0\keepn\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\outlinelevel0\adjustright\rin0\lin0\itap0 
\b\fs24\lang1040\langfe1040\cgrid\langnp1040\langfenp1040 {\b0  Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137
\par }\pard\plain \s15\qj \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang1040\langfe1040\cgrid\langnp1040\langfenp1040 {(G. U. 17 giugno 2003, n. 138)
\par }\pard\plain \qj \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang1040\langfe1040\cgrid\langnp1040\langfenp1040 {
\par Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.
\par 
\par 
\par }\pard \qc \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
\par }\pard \qj \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {
\par Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
\par 
\par Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
\par 
\par Visto l'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86;
\par 
\par Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
\par 
\par Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422;
\par 
\par Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo A);
\par 
\par Vista la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa, ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;
\par 
\par Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione della citata direttiva 1999/93/CE, ed in particolare l'articolo 13;
\par 
\par Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
\par 2 agosto 2002;
\par 
\par Esperita la procedura
 di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata con decreto legislativ
o 23 novembre 2000, n. 427;
\par 
\par Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
\par 
\par Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 30 settembre e del 14 ottobre 2002;
\par 
\par Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;
\par 
\par Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro degli affari esteri, dell'interno, della 
giustizia, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni e per la funzione pubblica;
\par 
\par emana il seguente regolamento:
\par 
\par }\pard\plain \s2\qc \li0\ri0\keepn\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\outlinelevel1\adjustright\rin0\lin0\itap0 \b\fs24\lang1040\langfe1040\cgrid\langnp1040\langfenp1040 {\b0 Art. 1
\par }\pard\plain \qc \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang1040\langfe1040\cgrid\langnp1040\langfenp1040 {Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
\par }\pard\plain \s16\qc \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang1040\langfe1040\cgrid\langnp1040\langfenp1040 {
\par }\pard \s16\qj \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {1. L'articolo 1 del testo unico
 delle disposizioni legislativo e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di seguito denominato: \'abtesto unico\'bb, e' sostituito dal seguente:
\par }\pard\plain \qj \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang1040\langfe1040\cgrid\langnp1040\langfenp1040 {
\par \'abArt. 1(R) (Definizioni)
\par 1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
\par a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attivita' amministrativa. Le relative modalit\'e0
 di trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III, del presente testo unico;
\par b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
\par c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;

\par d) DOCUMENTO D'IDENTIT\'c0 la carta d'identit\'e0
 ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalit\'e0 prevalente di dimostrare l'i
dentita' personale del suo titolare;
\par e) DOCUMENTO D'IDENTITA' ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identit\'e0 elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di et\'e0;
\par f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualit\'e0
 personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;
\par g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato di cui alla lettera f);
\par h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualita' personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico;
\par i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE, l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identit\'e0 della persona che sottoscrive;
\par l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale qualit\'e0 di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonch\'e9 dell'autenticit\'e0 della firma stessa;
\par m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato;
\par n) FIRMA DIGITALE e' un particolare tipo di firma elettronica qualificata ba
sata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integ
rit\'e0 di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
\par o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) ovvero provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'articolo 43;

\par p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o 
richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71;
\par q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attivit\'e0 finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei 
documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato; essa e' effettuata mediante sistemi informativi autorizzati;
\par r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti;
\par s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso;
\par t) CERTIFICATI ELETTRONICI ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, gli attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e confermano l'identit\'e0
 dei titolari stessi;
\par u) CERTIFICATORE ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisco altri servizi connessi con queste ultime;
\par v) CERTIFICATORE QUALIFICATO il certificatore che rilascia al pubblico certificati elettronici conformi ai requisiti indicati nel presente testo unico e nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
\par z) CERTIFICATORE ACCREDITATO ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il certificatore accreditato in Italia ovvero in altri Stati membri dell'Unione europea ai s
ensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva n. 1999/93/CE, nonch\'e9 ai sensi del presente testo unico;
\par aa) CERTIFICATI QUALIFICATI ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, i certificati elettronici
 conformi ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva n. 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva;
\par bb) CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione;
\par cc) FIRMA ELETTRONICA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, l'insieme dei dati in forma elettronica
, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autentificazione informatica;
\par dd) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 23 gennaio 2002,
 n. 10, la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo esclusivo e collegata ai
 dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;
\par ee) FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA la firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
\par ff) TITOLARE la persona fisica cui e' attribuita la firma elettronica e che ha accesso al dispositivo per la creazione della firma elettronica;
\par gg) DATI PER LA CREAZIONE DI UNA FIRMA i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche private, utilizzati dal titolare per creare la firma elettronica;
\par hh) DISPOSITIVO PER LA CREAZIONE DELLA FIRMA il programma informatico adeguatamente configurato (software) o l'apparato strumentale (hardware) usati per la creazione della firma elettronica;
\par ii) DISPOSITIVO SICURO PER LA CREAZIONE DELLA FIRMA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, l'apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica, rispondente ai 
requisiti di cui all'articolo 10 del citato decreto n. 10 del 2002, nonche' del presente testo unico;
\par ll) DATI PER LA VERIFICA DELLA FIRMA i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica;
\par mm) DISPOSITIVO DI VERIFICA DELLA FIRMA il programma informatico (software) adeguatamente configurato o l'apparato strumentale (hardware) usati per effettuare la verifica della firma elettronica;
\par nn) ACCREDITAMENTO FACOLTATIVO ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il riconoscimento del possesso, da parte del certificatore che la richieda, dei requisiti del livello pi\'f9
 elevato, in termini di qualit\'e0 e di sicurezza;
\par oo) PRODOTTI DI FIRMA ELETTRONICA i progr
ammi informatici (software), gli apparati strumentali (hardware) e i componenti di tali sistemi informatici, destinati ad essere utilizzati per la creazione e la verifica di firme elettroniche o da un certificatore per altri servizi di firma elettronica.
\'bb.
\par 
\par }\pard \qc \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {Art. 2
\par Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
\par }\pard \qj \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {
\par 1. Al comma 2 dell'articolo 8 del testo unico le parole: \'absentiti l'Autorit\'e0 per l'informatica nella pubblica amministrazione\'bb, sono sostituite dalle seguenti: \'ab
, o, per sua delega del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Ministro per la funzione pubblica\'bb.
\par 
\par }\pard \qc \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {Art. 3
\par Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
\par }\pard \qj \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {
\par 1. Il comma 4 dell'articolo 9 del testo unico e' sostituito dal seguente:
\par \'ab4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione
 e le tecnologie, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero per i beni e le attivit\'e0
 culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e, per il materiale classificato d'intesa con le Amministrazioni della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, rispettivamente competenti.\'bb.
\par 
\par }\pard \qc \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {Art. 4
\par Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
\par }\pard \qj \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {
\par 1. Al comma 1 dell'articolo 11 del testo unico le parole:
\par \'abmediante l'uso della firma digitale\'bb sono sostituite dalle seguenti: \'abmediante l'uso della firma elettronica qualificata\'bb.
\par 
\par }\pard \qc \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {Art. 5
\par Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
\par }\pard\plain \s16\qc \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang1040\langfe1040\cgrid\langnp1040\langfenp1040 {
\par }\pard \s16\qj \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {1. L'articolo 12 del testo unico e' sostituito dal seguente:
\par }\pard\plain \qj \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang1040\langfe1040\cgrid\langnp1040\langfenp1040 {
\par \'abArt. 12 (R) (Pagamenti informatici)
\par 1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra privati, pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati e' effettuato secondo regole fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei M
inistri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.
\'bb.
\par 
\par }\pard \qc \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {Art. 6
\par Modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
\par }\pard \qj \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {
\par 1. Al comma 2 dell'articolo 20 del testo unico le parole: \'abla firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni del presente testo unico.\'bb, sono sostituite dalle seguenti: \'ab
, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma elettronica qualificata.\'bb.
\par 
\par }\pard \qc \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {Art. 7
\par }\pard\plain \s15\qc \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang1040\langfe1040\cgrid\langnp1040\langfenp1040 {
Modifiche alla rubrica della sezione V del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
\par }\pard\plain \qj \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang1040\langfe1040\cgrid\langnp1040\langfenp1040 {
\par 1. La rubrica della sezione V del capo II del testo unico: \'abFirma digitale\'bb \'e8 sostituita dalla seguente: \'abFirme elettroniche\'bb.
\par 
\par 
\par }\pard \qc \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {Art. 8
\par Modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
\par }\pard \qj \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {
\par 1. Al comma 1 dell'articolo 22 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
\par a) le lettere b), c) e d), sono sostituite dalle seguenti: \'abb) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate tra loro, utilizzate n
ell'ambito dei sistemi di validazione di documenti informatici; c) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documen
to informatico; d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;\'bb;
\par b) la lettera f) e' abrogata;
\par c) la lettera i) e' abrogata;
\par d) le lettere l), m) ed n), sono sostituite dalle seguenti: \'abl) per revoca del certificato elettronico, l'operazione con cui il certificatore annulla la validit\'e0 del certificato da un dato momento, non retroattiv
o, in poi; m) per sospensione del certificato elettronico, l'operazione con cui il certificatore sospende la validit\'e0 del certificato per un determinato periodo di tempo; n) per validit\'e0 del certificato elettronico, l'efficacia e l'opponibilit\'e0
 al titolare dei dati in esso contenuti.\'bb;
\par e) la lettera o) e' abrogata.
\par 
\par 
\par }\pard \qc \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {Art. 9
\par Modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
\par }\pard \qj \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {
\par 1. L'articolo 23 del testo unico e' sostituito dal seguente:
\par 
\par }{\lang1031\langfe1040\langnp1031 \'abArt. 23 (R) (Firma digitale). 
\par }{1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o associata.
\par 2. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica sia stata oggetto dell'emissione di un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validit\'e0
 ovvero non risulti revocato o sospeso.
\par 3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma elettronica basa
ta su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimost
ri che essa era gi\'e0 a conoscenza di tutte le parti interessate.
\par 4. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
\par 5. Attraverso il certificato elettronico si devono rilevare, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, la validit\'e0 del certificato elettronico stesso, nonch\'e9 gli elementi identificativi del titolare e del certificatore.\'bb.
\par 
\par }\pard \qc \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {Art. 10
\par Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
\par }\pard \qj \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {
\par 1. L'articolo 26 del testo unico \'e8 sostituito dal seguente:
\par \'abArt. 26 (R) (Certificatori). - 1. L'attivit\'e0 dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro
 dell'Unione europea e' libera e non necessita di autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all'amm
inistrazione, devono inoltre possedere i requisiti di onorabilit\'e0
 richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1\'b0 settembre 1993, n. 385.

\par 2. L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell'attivit\'e0 intrapresa.
\par 3. Ai certificatori qualificati e ai certific
atori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si applicano le norme del presente decreto e le  relative norme tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, e si applicano le rispettive norme di recepimento della diretti
va 1999/93/CE.\'bb.
\par 
\par }\pard \qc \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {Art. 11
\par Modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
\par }\pard \qj \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {
\par 1. L'articolo 27 del testo unico e' sostituito dal seguente:
\par \'abArt. 27 (R) (Certificatori qualificati)
\par 1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 26.
\par 2. I certificatori di cui al comma 1 devono inoltre:
\par a) dimostrare l'affidabilit\'e0 organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere attivit\'e0 di certificazione;
\par b) impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza
\par specifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate, e che sia in grado di rispettare le norme del presente testo unico e le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
\par c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e tecniche consolidate;
\par d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformit\'e0 a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europe
o e internazionale e certificati ai sensi dello schema nazionale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
\par e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrit\'e0 e la sicurezza nella generazione delle chiavi, nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi.
\par 3. I certificatori di cui al comma 1 devono comunicare, prima dell'inizio dell'attivit\'e0, anche in via telematica, una dichiarazione di inizio di attivit\'e0
 al Dipartimento dell'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente testo unico, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 2
3 gennaio 2002, n. 10.
\par 4. Il Dipartimento procede, d'ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente testo unico e dispone, se del caso, 
con provvedimento motivato da notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attivit\'e0 e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivit\'e0
 ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.\'bb.
\par 
\par }\pard \qc \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {Art. 12
\par Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
\par }\pard \qj \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {
\par 1. Dopo l'articolo 27 del testo unico e' inserito il seguente:
\par 
\par \'abArt. 27-bis (R) (Certificati qualificati).
\par 1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni:
\par a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato e' un certificato qualificato;
\par b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;
\par c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore e lo Stato nel quale e' stabilito;
\par d) nome, cognome e codice fiscale del titolare del certificato o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale;
\par e) dati per la verifica della firma corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;
\par f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validit\'e0 del certificato;
\par g) firma elettronica avanzata del certificatore che ha rilasciato il certificato.
\par 2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la possibilit\'e0 di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorit
\'e0 fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale.
\par 3. Il certificato qualificato pu\'f2 inoltre contenere, su domanda del titolare o del terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il certificato e' richiesto:
\par a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonch\'e9 poteri di rappresentanza;
\par b) limiti d'uso del certificato, ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 3;
\par c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato pu\'f2 essere usato, ove applicabili.\'bb.
\par 
\par 
\par }\pard \qc \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {Art. 13
\par Modifiche all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
\par }\pard \qj \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {
\par 1. L'articolo 28 del testo unico e' sostituito dal seguente:
\par \'abArt. 28 (R) (Accreditamento)
\par 1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, i certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello piu' elevato, in termini di qualit\'e0
 e di sicurezza, possono chiedere di essere accreditati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, che a tali fini pu\'f2 avvalersi delle strutture pubbliche di cui all'articolo 29.
\par 2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo 27 ed allegare alla domanda il profilo professionale del personale responsabile della generazione dei dati per
 la creazione e per la verifica della firma, della emissione dei certificati e della gestione del registro dei certificati nonch\'e9 l'impegno al rispetto delle regole di tecniche.
\par 3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, deve inoltre:
\par a) avere natura giuridica di societ\'e0 di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione alla attivit\'e0 bancaria ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e credi
tizia, approvato con decreto legislativo 1\'b0 settembre 1993, n. 385;
\par b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti il collegio sindacale, dei requisiti di onorabilit\'e0
 richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell'articolo 26 citato del decreto legislativo 1\'b0 settembre 1993, n. 385.
\par 4. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
\par 5. Il termine di cui al comma 4 pu\'f2 essere interrotto una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della doman
da, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano gi\'e0 nella disponibilit\'e0
 del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie o che questo non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
\par 6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco p
ubblico, tenuto dal Dipartimento stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione.
\par 7. Il certificatore accreditato pu\'f2 qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.\'bb.
\par 
\par }\pard \qc \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {Art. 14
\par Modifiche all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
\par }\pard \qj \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {
\par 1. L'articolo 29 del testo unico e' sostituito dal seguente:
\par \'abArt. 29 (R) (Vigilanza sull'attivit\'e0 di certificazione)
\par 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attivit\'e0
 di certificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, anche attraverso le strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie.
\par 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede al controllo periodico dei certificatori accreditati.\'bb.
\par 
\par 
\par }\pard \qc \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {Art. 15
\par Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
\par }\pard \qj \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {
\par 1. Dopo l'articolo 29 del testo unico sono inseriti i seguenti:
\par \'abArt. 29-bis (R) (Obblighi del titolare e del certificatore)
\par 1. Il titolare ed il certificatore sono tenuti ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.
\par 2. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo 27, certificati qualificati e' tenuto inoltre a:
\par a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione;
\par b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi e nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
\par c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi all'attivit\'e0
 professionale o a cariche rivestite, previa verifica della sussistenza degli stessi;
\par d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
\par e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione;
\par f) adottare le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
\par g) non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare;
\par h) procedere 
alla pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di provvedimento dell'autorit\'e0
, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacit\'e0 del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;
\par i) garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro dei servizi di elencazione, nonch\'e9 garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo;
\par l) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;
\par m) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato per dieci anni in particolare al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;
\par n) non copiare, ne' conservare le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione;
\par o) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni
 limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed 
essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed il certificatore;
\par p) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalit\'e0 tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticit\'e0
 delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi event
o che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato.
\par 3. Il certificatore che rilascia certificati al pubblico raccoglie i dati per
sonali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l'informativa prevista dalla disciplina in materia di dati personali. I d
ati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso  consenso della persona cui si riferiscono.
\par Art. 29-ter (R) (Uso di pseudonimi). - 1. In luogo del nome del titolare il certificatore pu\'f2 riportare sul certificato elettronico uno
 pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato e' qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identit\'e0 del titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso.
\par 
\par Art. 29-quater (R) (Efficacia dei certificati qualificati)
\par 1. La firma elettronica, basata su un certificato qualificato scaduto, revocato o sospeso non costituisce valida sottoscrizione.
\par 
\par Art. 29-quinquies (R) (Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati)
\par 1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:
\par a) possono svolgere direttamente l'attivit\'e0 di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di accreditarsi ai sensi dell'articolo 28; tale attivit\'e0 pu\'f2
 essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonch\'e9 di categorie di terzi, pubblici o privati. I certificati qualificati rilasciati in favore di categorie di terzi
 possono essere utilizzati soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovaz
ione e le tecnologie e dei Ministri interessati, di concerto con  il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei certificati qualificati;
\par b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici.
\par 2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione pu\'f2 adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole divers
e da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.
\par 3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale, l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni son
o emanate con decreti del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri di volta in volta interessati, sulla base dei principi generali stabiliti 
dai rispettivi ordinamenti.
\par 4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui al comma 3, si applicano le norme tecniche di cui all'articolo 8, comma 2. 
\par 
\par Art. 29-sexies (R) (Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma)
\par 1. dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata:
\par a) sia riservata;
\par b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni;
\par c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi.
\par 2. I dispositivi sicuri di cui al comma 1 devono garantire l'integrit\'e0 dei dati elettronici a cui la firma si riferisce. I dati devono essere presentati al titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguit\'e0
, e si deve richiedere conferma della volont\'e0 di generare la firma.
\par 3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica, purch\'e9 l'attivazione della procedura sia chiaramente riconducibile alla volont\'e0 del titolare.
\par 4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore
 della tecnologia dell'informazione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.
\par 
\par Art. 29-septies (R) (Revoca e sospensione dei certificati qualificati)
\par 1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:
\par a) revocato in caso di cessazione dell'attivit\'e0 del certificatore;
\par b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorit\'e0;
\par c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalit\'e0 previste nel presente decreto;
\par d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacit\'e0 del titolare o di abusi o falsificazioni.
\par 2. Il certificato qualificato pu\'f2, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.
\par 3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.

\par 4. Le modalit\'e0 di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.
\par 
\par Art. 29-octies (R) (Cessazione dell'attivit\'e0)
\par 1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l'attivit\'e0
 deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, informando senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al
 momento della cessazione saranno revocati.
\par 2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un certificatore sostitutivo non 
impone la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.
\par 3. Il certificatore di cui al comma 1 deve indicare altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.
\par 4. Il Dipartimento rende nota la data di cessazione dell'attivit\'e0 del certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 28, comma 6.\'bb.
\par 
\par 
\par }\pard \qc \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {Art. 16
\par Disposizioni transitorie
\par }\pard \qj \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {1. I certificati emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto dai soggetti che risultano iscritti nell
'elenco pubblico dei certificatori tenuto dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione sono considerati certificati qualificati.
\par 2. Fino alla completa operativit\'e0 dell'elenco di cui all'articolo 28, comma 6, del testo unico coloro 
che intendono accreditarsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, effettuano gli adempimenti previsti dagli articoli 27 e 28 del medesimo testo unico presso il Centro nazionale per l'informatica n
ella pubblica amministrazione.
\par 
\par 
\par }\pard \qc \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {Art. 17
\par Disposizioni finali
\par }\pard \qj \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 {
1. Le modifiche di cui al presente regolamento apportate al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osserva
re.
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