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{\title DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2003, n}{\author zuci}{\operator cecl}{\creatim\yr2004\mo11\dy25\hr11\min2}{\revtim\yr2004\mo11\dy25\hr11\min2}{\printim\yr2004\mo11\dy25\hr11\min1}{\version2}{\edmins1}{\nofpages16}{\nofwords9500}{\nofchars54155}
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{\pntxtb (}{\pntxta )}}\pard\plain \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsid7606262 \fs24\lang1040\langfe1040\cgrid\langnp1040\langfenp1040 {\b\insrsid7606262 DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2003, n. 343 
\par }\pard\plain \s15\ql \li0\ri0\widctlpar\tx916\tx1832\tx2748\tx3664\tx4580\tx5496\tx6412\tx7328\tx8244\tx9160\tx10076\tx10992\tx11908\tx12824\tx13740\tx14656\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsid7606262 
\f2\fs20\lang1040\langfe1040\cgrid\langnp1040\langfenp1040 {\b\insrsid7606262 Modifiche  ed  integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
\par 303,  sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
\par norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
\par }{\insrsid7606262                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
\par 
\par   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
\par   Visto  l'articolo  1, commi 1, 2 e 3, della legge 6 luglio 2002, n.
\par 137,  recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e
\par della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  di  enti
\par pubblici;
\par   Visto  l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
\par come modificato dall'articolo 3, comma 4, della legge 15 luglio 2002,
\par n. 145;
\par   Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
\par modificazioni;
\par   Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
\par adottata nella riunione del 19 settembre 2003;
\par   Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
\par   Acquisito   il   parere   della  Commissione  parlamentare  di  cui
\par all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
\par   Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
\par riunione del 27 novembre 2003;
\par   Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
\par Vicepresidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il
\par Ministro  per  la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e
\par delle finanze;
\par 
\par                               E m a n a
\par 
\par                   il seguente decreto legislativo:
\par 
\par                                Art. 1.
\par 
\par Modifiche  all'articolo  2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
\par                                  303
\par 
\par   1.  All'articolo  2,  comma  2, lettera l), del decreto legislativo
\par 30 luglio   1999,   n.   303,   dopo  le  parole:  \'abdi  comunicazione
\par istituzionale\'bb sono inserite le seguenti: \'ab, di informazione, nonche'
\par relative all'editoria ed ai prodotti editoriali\'bb.
\par }{\i\insrsid7606262           Avvertenza:
\par 
\par               Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
\par           dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
\par           dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
\par           disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
\par           sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
\par           e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
\par           approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
\par           fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
\par           modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
\par           invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
\par           qui trascritti.
\par 
\par           Note alle premesse:
\par 
\par               - Il  testo  degli  articoli 76 e 87 della Costituzione
\par           della Repubblica italiana e il seguente:
\par               \'abArt.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
\par           puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
\par           di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
\par           limitato e per oggetti definiti.\'bb.
\par               \'abArt.  87. - Il  Presidente della Repubblica e' il Capo
\par           dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
\par               Puo' inviare messaggi alle Camere.
\par               Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
\par           prima riunione.
\par               Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
\par           legge di iniziativa del Governo.
\par               Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
\par           legge e i regolamenti.
\par               Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
\par           Costituzione.
\par               Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
\par           dello Stato.
\par               Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
\par           ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
\par           l'autorizzazione delle Camere.
\par               Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
\par           supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
\par           stato di guerra deliberato dalle Camere.
\par               Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
\par               Puo' concedere grazia e commutare le pene.
\par               Conferisce le onorificenze della Repubblica.\'bb.
\par               - Il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 della legge 6
\par           luglio   2002,  n.  137,  recante  delega  per  la  riforma
\par           dell'organizzazione  del  Governo  e  della  Presidenza del
\par           Consiglio  del  Ministri,  nonche'  di enti pubblici, e' il
\par           seguente:
\par               \'abArt.  1  (Deleghe  di  cui  all'art. 11 della legge 15
\par           marzo  1997,  n.  59).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato ad
\par           adottare,  entro  diciotto  mesi  dalla  data di entrata in
\par           vigore  della presente legge, nel rispetto delle competenze
\par           costituzionali  delle  regioni e delle province autonome di
\par           Trento  e  di  Bolzano,  uno  o  piu'  decreti legislativi,
\par           correttivi  o  modificativi  di  decreti  legislativi  gia'
\par           emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c)
\par           e  d),  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59, e successive
\par           modificazioni.  Resta  fermo  quanto  previsto dall'art. 28
\par           della  legge  28 dicembre  2001,  n.  448,  come modificato
\par           dall'art. 2 della presente legge.
\par               2.  Nell'attuazione  della delega di cui al comma 1, il
\par           Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati
\par           negli  articoli 12,  14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997,
\par           n. 59, e successive modificazioni.
\par               3.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1 sono
\par           adottati  previo parere della Commissione di cui all'art. 5
\par           della  citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta
\par           giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi schemi.
\par           Decorso  tale termine, i decreti legislativi possono essere
\par           comunque adottati.\'bb.
\par               - Il   testo   dell'art.  23  del  decreto  legislativo
\par           30 marzo    2001,    n.   165,   recante   norme   generali
\par           sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
\par           amministrazioni  pubbliche,  come  modificato  dall'art. 3,
\par           comma  4,  della  legge  15 luglio  2002,  n.  145, recante
\par           disposizioni  per il riordino della dirigenza statale e per
\par           favorire  lo  scambio  di  esperienze  e  l'interazione tra
\par           pubblico e privato, e' il seguente:
\par               \'abArt.  23  (Ruolo  dei  dirigenti) (Art. 23 del decreto
\par           legislativo  n.  29  del 1993, come sostituito dall'art. 15
\par           del  decreto  legislativo  n. 80 del 1998 e successivamente
\par           modificato  dall'art.  8 del decreto legislativo n. 387 del
\par           1998).  -  1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad
\par           ordinamento  autonomo, e' istituito il ruolo dei dirigenti,
\par           che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui
\par           ambito  sono definite apposite sezioni in modo da garantire
\par           la   eventuale  specificita'  tecnica.  I  dirigenti  della
\par           seconda  fascia  sono  reclutati attraverso i meccanismi di
\par           accesso  di  cui  all'art.  28.  I  dirigenti della seconda
\par           fascia  transitano  nella  prima  qualora abbiano ricoperto
\par           incarichi  di  direzione  di uffici dirigenziali generali o
\par           equivalenti,  in  base  ai  particolari  ordinamenti di cui
\par           all'art.  19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque
\par           anni  senza  essere incorsi nelle misure previste dall'art.
\par           21 per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale.
\par               2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti nell'ambito
\par           delle  amministrazioni  della  Stato,  anche ad ordinamento
\par           autonomo,  nei limiti dei posti ivi disponibili. I relativi
\par           provvedimenti  sono  adottati, su domanda dell'interessato,
\par           con  decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentite
\par           l'amministrazione  di provenienza e quella di destinazione.
\par           I  contratti  o  accordi collettivi nazionali disciplinano,
\par           secondo  il  criterio  della  continuita'  dei  rapporti  e
\par           privilegiando  la  libera scelta del dirigente, gli effetti
\par           connessi  ai  trasferimenti e alla mobilita' in generale in
\par           ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente
\par           di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato
\par           giuridico  legato  all'anzianita' di servizio e al fondo di
\par           previdenza  complementare.  La Presidenza del Consiglio del
\par           Ministri  -  Dipartimento  della funzione pubblica cura una
\par           banca  dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli
\par           delle amministrazioni dello Stato.\'bb.
\par               - Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca:
\par           \'abOrdinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
\par           norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.\'bb.
\par               - Il  testo  dell'art.  5 della legge 15 marzo 1997, n.
\par           59,  recante  delega  al  Governo  per  il  conferimento di
\par           funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
\par           riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
\par           semplificazione amministrativa, e' il seguente:
\par               \'abArt.    5.   -   1. E'   istituita   una   Commissione
\par           parlamentare,  composta da venti senatori e venti deputati,
\par           nominati  rispettivamente  dai  Presidenti del Senato della
\par           Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei
\par           gruppi parlamentari.
\par               2.  La  Commissione  elegge  tra i propri componenti un
\par           presidente,  due vicepresidenti e due segretari che insieme
\par           con  il  presidente  formano  l'ufficio  di  presidenza. La
\par           Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti
\par           giorni  dalla  nomina  dei  suoi componenti, per l'elezione
\par           dell'ufficio  di  presidenza.  Sino alla costituzione della
\par           Commissione,  il  parere, ove occorra, viene espresso dalle
\par           competenti Commissioni parlamentari.
\par               3.  Alle  spese  necessarie  per il funzionamento della
\par           Commissione  si  provvede,  in  parti  uguali, a carico dei
\par           bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
\par               4. La Commissione:
\par                 a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
\par                 b) verifica  periodicamente  lo  stato  di attuazione
\par           delle  riforme previste dalla presente legge e ne riferisce
\par           ogni sei mesi alle Camere.\'bb.
\par           Nota all'art. 1:
\par               - Il   testo  del  comma  2  dell'art.  2  del  decreto
\par           legislativo  30 luglio  1999, n. 303, cosi' come modificato
\par           dal presente decreto legislativo e' il seguente:
\par               \'ab2.  Il  Presidente  si  avvale  della  Presidenza,  in
\par           particolare,   per   l'esercizio,   in   forma  organica  e
\par           integrata, delle seguenti funzioni:
\par                 a) la direzione ed i rapporti con l'organo collegiale
\par           di governo;
\par                 b) i  rapporti  del  Governo  con il Parlamento e con
\par           altri organi costituzionali;
\par                 c) i rapporti del Governo con le istituzioni europee;
\par                 d) i  rapporti  del  Governo  con  il  sistema  delle
\par           autonomie;
\par                 e) i   rapporti   del   Governo  con  le  confessioni
\par           religiose,  ai  sensi  degli  articoli 7 e 8, ultimo comma,
\par           della Costituzione;
\par                 f) la  progettazione  delle  politiche  generali e le
\par           decisioni di indirizzo politico generale;
\par                 g) il   coordinamento  dell'attivita'  normativa  del
\par           Governo;
\par                 h) il coordinamento dell'attivita' amministrativa del
\par           Governo  e  della  funzionalita'  dei  sistemi di controllo
\par           interno;
\par                 i) la  promozione  e il coordinamento delle politiche
\par           di  pari  opportunita'  e  delle  azioni di Governo volte a
\par           prevenire e rimuovere le discriminazioni;
\par                 l) il  coordinamento delle attivita' di comunicazione
\par           istituzionale,    di    informazione,    nonche'   relative
\par           all'editoria ed ai prodotti editoriali;
\par                 m) la  promozione  e  verifica  dell'innovazione  nel
\par           settore  pubblico  ed il coordinamento in materia di lavoro
\par           pubblico;
\par                 n) il   coordinamento  di  particolari  politiche  di
\par           settore considerate strategiche dal programma di Governo;
\par                 o) il  monitoraggio  dello  stato  di  attuazione del
\par           programma di Governo e delle politiche settoriali.\'bb.
\par }{\insrsid7606262                                Art. 2.
\par 
\par Modifiche  all'articolo  9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
\par                                  303
\par 
\par   1.  All'articolo  9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
\par il comma 3 e' sostituito dal seguente:
\par   \'ab3. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4-bis, in materia
\par di  reclutamento  del  personale di ruolo, il Presidente, con proprio
\par decreto,  puo'  istituire, in misura non superiore al venti per cento
\par dei  posti  disponibili,  una  riserva  di  posti per l'inquadramento
\par selettivo,   a   parita'   di   qualifica,  del  personale  di  altre
\par amministrazioni  in  servizio  presso la Presidenza ed in possesso di
\par requisiti professionali adeguati e comprovati nel tempo.\'bb.
\par   2.  All'articolo  9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
\par dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
\par   \'ab5-bis. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi disciplinati
\par dall'articolo  18,  comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, e'
\par obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti
\par di  appartenenza,  anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di
\par ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. Il
\par servizio  prestato  in  posizione  di  comando,  fuori  ruolo o altra
\par analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, presso
\par la  Presidenza dal personale di ogni ordine, grado e qualifica di cui
\par agli  articoli 1,  comma  2,  2  e 3 del decreto legislativo 30 marzo
\par 2001,  n.  165, e all'articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre
\par 1977, n. 801, e' equiparato a tutti gli effetti, anche giuridici e di
\par carriera,   al   servizio   prestato  presso  le  amministrazioni  di
\par appartenenza.   Le  predette  posizioni  in  ogni  caso  non  possono
\par determinare  alcun pregiudizio, anche per l'avanzamento e il relativo
\par posizionamento nei ruoli di appartenenza. In deroga a quanto previsto
\par dai    rispettivi   ordinamenti,   ivi   compreso   quanto   disposto
\par dall'articolo  7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
\par il  conferimento al personale di cui al presente comma di qualifiche,
\par gradi   superiori  o  posizioni  comunque  diverse,  da  parte  delle
\par competenti amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione di
\par specifici   incarichi   direttivi,   dirigenziali  o  valutazioni  di
\par idoneita',   non   richiede   l'effettivo  esercizio  delle  relative
\par funzioni,  ovvero  la  cessazione  dal  comando,  fuori ruolo o altra
\par analoga  posizione, che proseguono senza soluzione di continuita'. Il
\par predetto  personale  e'  collocato in posizione soprannumeraria nella
\par qualifica,  grado o posizione a lui conferiti nel periodo di servizio
\par prestato  presso  la  Presidenza,  senza  pregiudizio per l'ordine di
\par ruolo.
\par   5-ter.  Il  personale  dipendente di ogni ordine, grado e qualifica
\par del  comparto  Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di
\par comando  o  di  fuori  ruolo  presso  la  Presidenza,  ivi incluse le
\par strutture  di  supporto ai Commissari straordinari del Governo di cui
\par all'articolo 11  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  nonche' le
\par strutture  di  missione  di  cui all'articolo 7, comma 4, mantiene il
\par trattamento   economico   fondamentale   delle   amministrazioni   di
\par appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione, ed i relativi
\par oneri  rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente
\par ad  altre  amministrazioni  pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
\par del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare
\par servizio  in  analoga posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con
\par l'amministrazione  di  appartenenza del dipendente, alla ripartizione
\par dei  relativi  oneri,  senza pregiudizio per il trattamento economico
\par fondamentale spettante al dipendente medesimo.
\par   5-quater.  Con  il  provvedimento  istitutivo  delle  strutture  di
\par supporto  o  di  missione  di  cui al comma 5-ter sono determinate le
\par dotazioni    finanziarie,   strumentali   e   di   personale,   anche
\par dirigenziale,  necessarie  al funzionamento delle medesime strutture,
\par che   in  ogni  caso,  per  la  loro  intrinseca  temporaneita',  non
\par determinano  variazioni  nella  consistenza organica del personale di
\par cui agli articoli 9-bis e 9-ter. Alla copertura dei relativi oneri si
\par provvede  attingendo  agli  stanziamenti  ordinari  di bilancio della
\par Presidenza   e,   previo   accordo,   delle   altre   amministrazioni
\par eventualmente coinvolte nelle attivita' delle predette strutture.\'bb.
\par }{\i\insrsid7606262           Nota all'art. 2:
\par               - Il   testo   dell'art.   9  del  decreto  legislativo
\par           30 luglio  1999, n. 303, cosi' come modificato dal presente
\par           decreto legislativo e' il seguente:
\par               \'abArt.   9   (Personale   della  Presidenza).  -  1. Gli
\par           incarichi  dirigenziali presso la Presidenza sono conferiti
\par           secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e
\par           19  del  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29, e
\par           successive   modificazioni   ed   integrazioni,   relativi,
\par           rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta
\par           collaborazione  ed  alle  altre  strutture,  ferma restando
\par           l'applicabilita',   per   gli  incarichi  di  direzione  di
\par           dipartimento,  dell'art.  28 della legge 23 agosto 1988, n.
\par           400, come modificato dal presente decreto, e ferma altresi'
\par           restando l'applicabilita' degli articoli 18, comma 3, e 31,
\par           comma 4, della legge stessa.
\par               2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro
\par           di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i
\par           limiti  di  cui  all'art.  11,  comma  4;  di  personale di
\par           prestito,  proveniente  da altre amministrazioni pubbliche,
\par           ordini,   organi,  enti  o  istituzioni,  in  posizione  di
\par           comando,  fuori  ruolo,  o  altre  corrispondenti posizioni
\par           disciplinate   dai  rispettivi  ordinamenti;  di  personale
\par           proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
\par           a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
\par           funzioni  individuate  come  di  diretta collaborazione; di
\par           consulenti   o   esperti,   anche  estranei  alla  pubblica
\par           amministrazione,  nominati  per  speciali  esigenze secondo
\par           criteri e limiti fissati dal Presidente.
\par               3.  Salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 4-bis, in
\par           materia   di   reclutamento  del  personale  di  ruolo,  il
\par           Presidente,  con proprio decreto, puo' istituire, in misura
\par           non  superiore al venti per cento dei posti disponibili una
\par           riserva  di  posti per l'inquadramento selettivo, a parita'
\par           di  qualifica,  del  personale  di altre amministrazioni in
\par           servizio  presso  la Presidenza ed in possesso di requisiti
\par           professionali adeguati e comprovati nel tempo.
\par               4.  Il  rapporto di lavoro del personale di ruolo della
\par           Presidenza  e' disciplinato dalla contrattazione collettiva
\par           e  dalle  leggi che regolano il rapporto di lavoro privato,
\par           in   conformita'   delle   norme  del  decreto  legislativo
\par           3 febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni  e
\par           integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del
\par           comparto  di  contrattazione per la Presidenza. Tale regime
\par           si   applica,   relativamente   al   trattamento  economico
\par           accessorio  e  fatta  eccezione  per gli estranei e per gli
\par           appartenenti  a  categorie  sottratte  alla  contrattazione
\par           collettiva,  al  personale che presso la Presidenza ricopre
\par           incarichi  dirigenziali  ed  al  personale  di  prestito in
\par           servizio presso la Presidenza stessa.
\par               5.  Il  Presidente,  con proprio decreto, stabilisce il
\par           contingente  del  personale di prestito, ai sensi dell'art.
\par           11, comma 4, il contingente dei consulenti ed esperti, e le
\par           corrispondenti   risorse   finanziarie   da   stanziare  in
\par           bilancio.   Appositi   contingenti  sono  previsti  per  il
\par           personale   delle   Forze   di  polizia,  per  le  esigenze
\par           temponanee  di  cui  all'art.  39,  comma  22,  della legge
\par           27 dicembre  1997,  n.  449,  nonche'  per  il personale di
\par           prestito    utilizzabile   nelle   strutture   di   diretta
\par           collaborazione.  Il  Presidente  puo'  ripartire  per  aree
\par           funzionali,    in   relazione   alle   esigenze   ed   alle
\par           disponibilita'  finanziarie, i contingenti del personale di
\par           prestito,  dei  consulenti  ed esperti. Al giuramento di un
\par           nuovo  Governo,  cessano  di  avere  effetto  i  decreti di
\par           utilizzazione  del  personale  estraneo  e del personale di
\par           prestito  addetto ai gabinetti e segreterie delle autorita'
\par           politiche.  Il restante personale di prestito e' restituito
\par           entro  sei mesi alle amministrazioni di appartenenza, salva
\par           proroga  del  comando  o  conferma del fuori ruolo disposte
\par           sulla  base di specifica e motivata richiesta dei dirigenti
\par           preposti alle strutture della Presidenza.
\par               5-bis.  Il  collocamento fuori ruolo, per gli incarichi
\par           disciplinata  dall'art.  18, comma 3, della legge 23 agosto
\par           1988,  n. 400, e' obbligatorio e viene disposto, secondo le
\par           procedure  degli  ordinamenti  di  appartenenza,  anche  in
\par           deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura
\par           eventualmente   previsti   dai   medesimi  ordinamenti.  Il
\par           servizio  prestato  in  posizione di comando, fuori ruolo o
\par           altra  analoga  posizione,  prevista  dagli  ordinamenti di
\par           appartenenza,  presso  la  Presidenza dal personale di ogni
\par           ordine,  grado e qualifica di cui agli articoli 1, comma 2,
\par           2  e  3  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
\par           all'art.  7,  primo  comma, della legge 24 ottobre 1977, n.
\par           801, e' equiparato a tutti gli effetti anche giuridici e di
\par           carriera, al servizio prestato presso le amministrazioni di
\par           appartenenza.  Le  predette  posizioni  in  ogni  caso  non
\par           possono    determinare   alcun   pregiudizio,   anche   per
\par           l'avanzamento  e  il  relativo  posizionamento nei ruoli di
\par           appartenenza.  In  deroga  a quanto previsto dai rispettivi
\par           ordinamenti,  ivi  compreso  quanto  disposto  dall'art. 7,
\par           secondo  comma,  della  legge  24 ottobre  1977, n. 801, il
\par           conferimento  al  personale  di  cui  al  presente comma di
\par           qualifiche,  gradi  superiori o posizioni comunque diverse,
\par           da  parte  delle  competenti  amministrazioni  anche quando
\par           comportino  l'attribuzione di specifici incarichi direttivi
\par           dirigenziali  a  valutazioni  di  idoneita',  non  richiede
\par           l'effettivo  esercizio  delle  relative  funzioni ovvero la
\par           cessazione   dal  comando,  fuori  ruolo  o  altra  analoga
\par           posizione,  che  proseguono senza soluzione di continuita'.
\par           Il   predetto   personale   e'   collocato   in   posizione
\par           soprannumeraria  nella  qualifica,  grado o posizione a lui
\par           conferiti  nel  periodo  di  servizio  prestato  presso  la
\par           Presidenza, senza pregiudizio per l'ordine di ruolo.
\par               5-ter.  Il personale dipendente di ogni ordine, grado e
\par           qualifica   del  camparto  Ministeri  chiamato  a  prestare
\par           servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la
\par           Presidenza,   ivi  incluse  le  strutture  di  supporto  ai
\par           commissari  straordinari  del  Governo  di  cui all'art. 11
\par           della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le strutture di
\par           missione   di   cui   all'art.  7,  comma  4,  mantiene  il
\par           trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di
\par           appartenenza,  compresa l'indennita' di amministrazione, ed
\par           i  relativi  oneri  rimangono a carico delle stesse. Per il
\par           personale  appartenente  ad altre amministrazioni pubbliche
\par           di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto  legislativo
\par           30 marzo  2001,  n.  165,  chiamato  a prestare servizio in
\par           analoga  posizione,  la  Presidenza  provvede, d'intesa con
\par           l'amministrazione  di  appartenenza  del  dipendente,  alla
\par           ripartizione  dei  relativi  oneri senza pregiudizio per il
\par           trattamento  economico fondamentale spettante al dipendente
\par           medesimo.
\par               5-quater.   Con   il   provvedimento  istitutivo  delle
\par           strutture  di  supporto o di missione di cui al comma 5-ter
\par           sono determinate le dotazioni finanziarie, strumentali e di
\par           personale,  anche dirigenziale, necessarie al funzionamento
\par           delle  medesime  strutture,  che  in ogni caso, per la loro
\par           intrinseca  temporaneita', non determinano variazioni nella
\par           consistenza  organica  del  personale  di cui agli articoli
\par           9-bis  e  9-ter.  Alla  copertura  dei  relativi  oneri  si
\par           provvede  attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio
\par           della   Presidenza   e,   previo   accordo,   delle   altre
\par           amministrazioni  eventualmente  coinvolte  nelle  attivita'
\par           delle predette strutture.
\par               6.  Il  Presidente,  con proprio decreto, stabilisce il
\par           trattamento   economico   del  Segretario  generale  e  dei
\par           vicesegretari generali, nonche' i compensi da corrispondere
\par           ai  consulenti,  agli  esperti,  al personale estraneo alla
\par           pubblica amministrazione.
\par               7.  Ai  decreti di cui al presente articolo ed a quelli
\par           di  cui  agli  articoli 7  e  8  non  sono  applicabili  la
\par           disciplina  di  cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
\par           n.  400,  e quella di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, della
\par           legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il Presidente puo' richiedere
\par           il  parere  del  Consiglio di Stato e della Corte dei conti
\par           sui decreti di cui all'art. 8.\'bb.
\par }{\insrsid7606262                                Art. 3.
\par 
\par        Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
\par 
\par   1.  Dopo  l'articolo  9  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
\par 303, e' inserito il seguente:
\par   \'abArt.  9-bis  (Personale  dirigenziale  della  Presidenza). - 1. In
\par considerazione delle funzioni e dei compiti attribuiti al Presidente,
\par e'  istituito  il  ruolo  dei  consiglieri  e  dei  referendari della
\par Presidenza,   ferma   restando  la  disciplina  dettata  dal  decreto
\par legislativo  30 marzo 2001, n. 165. Nel predetto ruolo sono inseriti,
\par rispettivamente, i dirigenti di prima e di seconda fascia.
\par   2.   Le   dotazioni  organiche  del  personale  dirigenziale  della
\par Presidenza  sono  determinate  in  misura  corrispondente ai posti di
\par funzione  di  prima e di seconda fascia istituiti con i provvedimenti
\par di  organizzazione delle strutture, emanati ai sensi dell'articolo 7,
\par commi 1 e 2.
\par   3.  La  Presidenza provvede alla copertura dei posti di funzione di
\par prima  e  seconda  fascia  con  personale  di  ruolo,  con  personale
\par dirigenziale   di   altre   pubbliche  amministrazioni,  chiamato  in
\par posizione  di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista
\par dagli ordinamenti di provenienza, e con personale incaricato ai sensi
\par dell'articolo  19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
\par 165; con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli articoli 9 e
\par 11,  e' determinata la percentuale di posti di funzione conferibili a
\par dirigenti  di  prestito. Per i posti di funzione da ricoprire secondo
\par le  disposizioni  di  cui  all'articolo  18,  comma  3,  della  legge
\par 23 agosto  1988,  n.  400,  continua  ad applicarsi esclusivamente la
\par disciplina recata dal medesimo articolo 18.
\par   4.  I  posti  di funzione e le relative dotazioni organiche possono
\par essere rideterminati con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 7.
\par   5.  Salvo quanto previsto dai commi 7 e 8, al ruolo dirigenziale di
\par cui  al  comma 1 accede esclusivamente il personale reclutato tramite
\par pubblico  concorso  bandito  ed  espletato dalla Presidenza, al quale
\par possono  essere  ammessi  solo  i  dipendenti di cui all'articolo 28,
\par comma 2,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' comunque
\par facolta' della Presidenza, in sede di emanazione del bando, procedere
\par al  reclutamento  dei  dirigenti  tramite corso-concorso selettivo di
\par formazione   espletato   dalla   Scuola   superiore   della  pubblica
\par amministrazione.
\par   6.  In  fase  di prima attuazione, le dotazioni organiche di cui al
\par comma  2  sono  determinate  con  riferimento  ai  posti  di funzione
\par istituiti  con  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
\par 23 luglio  2002, e successive modificazioni. In prima applicazione e'
\par riservata  al  personale  dirigenziale  di  prestito  una quota delle
\par dotazioni  organiche  di  prima e di seconda fascia pari al dieci per
\par cento  dei  rispettivi  posti  di  funzione, determinati ai sensi del
\par presente comma, fatta salva l'applicazione dell'articolo 18, comma 3,
\par della legge 23 agosto 1988, n. 400.
\par   7.  In  fase  di prima attuazione, nel ruolo organico del personale
\par dirigenziale  di  cui al comma 1 sono inseriti, anche in soprannumero
\par con  riassorbimento  delle  posizioni  in  relazione alle vacanze dei
\par posti,  i dirigenti di prima e seconda fascia secondo le disposizioni
\par del  regolamento  previsto  dall'articolo  10,  comma  2, della legge
\par 15 luglio  2002,  n.  145, fatto salvo il diritto di opzione previsto
\par dallo  stesso  comma  2,  nonche'  i  titolari, in servizio presso la
\par Presidenza  alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
\par della  Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, di incarichi dirigenziali
\par che  furono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto
\par legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le qualifiche di consigliere e di
\par referendario  sono  attribuite  ai  dirigenti  di  prima e di seconda
\par fascia  successivamente  al  riassorbimento,  nell'ambito di ciascuna
\par fascia,    delle    eventuali    posizioni    soprannumerarie.   Sono
\par prioritariamente  inseriti  nel  ruolo  di cui al comma 1 i dirigenti
\par gia' inquadrati nelle soppresse tabelle allegate alla legge 23 agosto
\par 1988,  n. 400, i dirigenti vincitori di concorso presso la Presidenza
\par e  i  dirigenti  con  incarico  di  prima fascia. La collocazione dei
\par dirigenti   nella   posizione   soprannumeraria  non  comporta  alcun
\par pregiudizio giuridico, economico e di carriera.
\par   8.  Successivamente  alle operazioni di inquadramento effettuate ai
\par sensi  del comma 7, in prima applicazione e fino al 31 dicembre 2005,
\par i  posti  di seconda fascia nel ruolo del personale dirigenziale sono
\par ricoperti:
\par     a) per il trenta per cento tramite concorso pubblico;
\par     b) per  il  venticinque per cento tramite concorso riservato, per
\par titoli   ed   esame   colloquio,   ai   dipendenti   della   pubblica
\par amministrazione, muniti di laurea, con almeno cinque anni di servizio
\par svolti  in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
\par il  possesso  del  diploma  di  laurea, o, in alternativa ai predetti
\par cinque  anni  di  servizio,  muniti sia del diploma di laurea che del
\par diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca o altro titolo
\par post-universitario,  rilasciati  da  istituti universitari italiani o
\par stranieri,  e  che,  nel  periodo  compreso tra la data di entrata in
\par vigore  della  legge  6 luglio  2002,  n. 137, ed il 1\'b0 gennaio 2003,
\par erano  incaricati,  ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo
\par 30 marzo  2001,  n. 165, di funzioni dirigenziali o equiparate presso
\par strutture  della  Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'articolo
\par 14 del medesimo decreto legislativo;
\par     c) per  il  venticinque per cento tramite concorso riservato, per
\par titoli  ed  esame  colloquio,  ai  dipendenti di ruolo della pubblica
\par amministrazione, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque
\par anni  di  servizio  svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle
\par quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea e che, alla data
\par del  1\'b0 gennaio 2003, erano in servizio in strutture collocate presso
\par la Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14 del decreto
\par legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  nonche' al personale di ruolo
\par della  Presidenza,  in  possesso  dei  medesimi  requisiti, che, alla
\par predetta  data  del  1\'b0 gennaio  2003,  si  trovava  in  posizione di
\par comando,   fuori   ruolo   o   aspettativa   presso  altre  pubbliche
\par amministrazioni;
\par     d)  per il dieci per cento tramite concorso riservato, per titoli
\par ed  esame  colloquio,  al personale di cui all'articolo 5 della legge
\par 15 luglio 2002, n. 145, purche' in possesso del diploma di laurea, in
\par servizio alla data del 1\'b0 gennaio 2003 presso la Presidenza;
\par     e) per  il  restante  dieci per cento tramite concorso riservato,
\par per  titoli  ed  esame  colloquio,  agli  idonei  a concorsi pubblici
\par banditi  ed  espletati  dalla  Presidenza, ai sensi dell'articolo 39,
\par comma  15,  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 29
\par della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il reclutamento di dirigenti
\par dotati di alta professionalita' e che, alla data del 1\'b0 gennaio 2003,
\par erano in servizio a qualunque titolo in strutture collocate presso la
\par Presidenza,  ivi  comprese  quelle di cui all'articolo 14 del decreto
\par legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
\par   9. I vincitori dei concorsi previsti dal comma 8 sono collocati nel
\par ruolo  in  posizione  successiva, anche soprannumeraria, ai dirigenti
\par inseriti ai sensi e per gli effetti del comma 7.
\par   10.  E' rimessa alla contrattazione collettiva di comparto autonomo
\par del  personale dirigenziale della Presidenza appartenente al ruolo di
\par cui  al  comma 1 l'articolazione delle posizioni organizzative, delle
\par funzioni  e delle connesse responsabilita' ai fini della retribuzione
\par di posizione dei dirigenti.\'bb.
\par                                Art. 4.
\par 
\par        Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
\par 
\par   1. Dopo l'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
\par 303, e' inserito il seguente:
\par   \'abArt.  9-ter  (Istituzione  del  ruolo  speciale  della  Protezione
\par civile).  -  1.  Per  l'espletamento  delle  specifiche  funzioni  di
\par coordinamento   in  materia  di  protezione  civile  sono  istituiti,
\par nell'ambito della Presidenza, i ruoli speciali tecnico-amministrativi
\par del  personale  dirigenziale  e  del personale non dirigenziale della
\par Protezione civile.
\par   2.  Il  personale  dirigenziale  di  prima  e di seconda fascia, in
\par servizio  alla data di entrata in vigore del presente articolo presso
\par il   Dipartimento   della  protezione  civile  della  Presidenza,  e'
\par inquadrato  nel  ruolo  speciale  dirigenziale  istituito al comma 1,
\par fatto salvo il diritto di opzione previsto dall'articolo 10, comma 2,
\par della legge 15 luglio 2002, n. 145.
\par   3.  Nel  ruolo speciale del personale non dirigenziale istituito al
\par comma  1  e'  inquadrato  il  personale  gia'  appartenente  al ruolo
\par speciale ad esaurimento istituito presso la Presidenza ai sensi della
\par legge  28 ottobre  1986,  n.  730,  nonche'  il  personale delle aree
\par funzionali  gia' appartenente al ruolo del Servizio sismico nazionale
\par di  cui  alla  tabella  E del decreto del Presidente della Repubblica
\par 5 aprile  1993,  n.  106. Il personale non dirigenziale da inquadrare
\par nel  ruolo  di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del
\par presente  articolo,  non presta servizio presso il Dipartimento della
\par protezione  civile  ed il personale di cui alla tabella A allegata al
\par decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 che
\par presta  servizio  alla  medesima  data  presso  il Dipartimento della
\par protezione  civile ha facolta' di opzione secondo modalita' e termini
\par stabiliti con il decreto del Presidente di cui al comma 4.
\par   4.  Con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli articoli 7,
\par 9 e 11, si provvede alla determinazione delle dotazioni organiche del
\par personale  dei ruoli speciali, nonche' alla determinazione, in misura
\par non  superiore  al  trenta  per  cento della consistenza dei predetti
\par ruoli speciali, del contingente di personale in comando o fuori ruolo
\par di cui puo' avvalersi il Dipartimento della protezione civile.
\par   5.  Sono  contestualmente abrogati il ruolo speciale ad esaurimento
\par istituito  presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre 1986,
\par n.  730,  nonche' il ruolo del Servizio sismico nazionale di cui alla
\par tabella  E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993,
\par n. 106.
\par   6.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
\par articolo, l'articolo 10 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si applica
\par anche  al  personale  inquadrato nei ruoli della Presidenza istituiti
\par sulla  base  di  norme  anteriori  alla legge 23 agosto 1988, n. 400,
\par qualora  detto  personale  risulti in possesso dei requisiti indicati
\par all'articolo 38, comma 4, della medesima legge.\'bb.
\par                                Art. 5.
\par 
\par Modifiche  all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
\par                                  303
\par 
\par   1.  All'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
\par dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
\par   \'ab3-bis.  Per  le  esigenze  delle  rappresentanze del Governo nelle
\par regioni   a  statuto  speciale  tuttora  operanti  nell'ambito  della
\par Presidenza, possono essere destinati nelle relative sedi dirigenti di
\par prima  e  di seconda fascia o equiparati, appartenenti ai ruoli della
\par Presidenza   o  chiamati  in  posizione  di  comando  o  fuori  ruolo
\par nell'ambito della percentuale di cui all'articolo 9-bis, comma 3.
\par   3-ter.  I dirigenti appartenenti ai ruoli delle soppresse tabelle A
\par e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in servizio alla data
\par di entrata in vigore del presente comma presso le Prefetture - Uffici
\par territoriali   del  Governo,  sono  inquadrati  nella  corrispondente
\par qualifica del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno.\'bb.
\par   2.  All'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
\par dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
\par   \'ab6-bis.  Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare di cui
\par all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato
\par dall'articolo  116, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
\par trasferito  al  Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le
\par relative  risorse  finanziarie  ed  i  comandi  in  atto. Il Ministro
\par dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
\par decreti, le relative variazioni di bilancio.
\par   6-ter.  A  decorrere  dal 1\'b0 gennaio 2004 sono trasferiti al Centro
\par nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione i compiti,
\par le  funzioni  e  le attivita' esercitati dal Centro tecnico di cui al
\par comma  19  dell'articolo  17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e al
\par comma 6  dell'articolo  24  della  legge 24 novembre 2000, n. 340. Al
\par Centro   medesimo   sono   contestualmente   trasferite   le  risorse
\par finanziarie e strumentali, nonche' quelle umane comunque in servizio.
\par Il  limite  massimo  di  cui  al  comma 1 dell'articolo 6 del decreto
\par legislativo  12 febbraio  1993,  n. 39, e' fissato in complessive 190
\par unita'.
\par   6-quater.  In sede di prima applicazione il personale trasferito ai
\par sensi  del comma 6-ter mantiene il trattamento giuridico ed economico
\par in godimento.
\par   6-quinquies.   Al   riordino   organizzativo,   di  gestione  e  di
\par funzionamento  del  Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
\par amministrazione  si  provvede  con successivi regolamenti adottati ai
\par sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio
\par 1993, n. 39.
\par   6-sexies.  Dalla  data di cui al comma 6-ter sono abrogati il comma
\par 19  dell'articolo  17  della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 6
\par dell'articolo  24  della legge 24 novembre 2000, n. 340, e il decreto
\par del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522.\'bb.
\par   3.  All'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
\par dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
\par   \'ab11-bis.   Salva   l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
\par decreto-legge  6 maggio  2002,  n. 83, convertito, con modificazioni,
\par dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti di sicurezza e vigilanza
\par nell'ambito  della  Presidenza sono svolti, ai sensi dell'articolo 33
\par della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, da personale della Polizia di
\par Stato  e  dell'Arma  dei  carabinieri  nell'ambito  di  una  apposita
\par Sovrintendenza,  costituita  con  decreto  del Presidente adottato ai
\par sensi  dell'articolo  7,  alla  quale  e'  preposto  un  coordinatore
\par nominato  ai  sensi  dell'articolo  18  della citata legge n. 400 del
\par 1988.
\par   11-ter.   La   Presidenza  puo'  provvedere  alla  amministrazione,
\par organizzazione,  coordinamento  e  gestione  dei  servizi generali di
\par supporto,  purche' non siano di nocumento alle esigenze di sicurezza,
\par attraverso  societa'  per  azioni appositamente costituita, anche con
\par partecipazione minoritaria di soggetti privati selezionati attraverso
\par procedure  ad  evidenza  pubblica.  I  rapporti  tra la societa' e la
\par Presidenza sono regolati da apposito contratto di servizio, anche con
\par riferimento alla verifica qualitativa delle prestazioni rese.
\par   11-quater.  Con  specifico atto aggiuntivo al contratto di servizio
\par di  cui  al  comma  11-ter sono definite le modalita', i termini e le
\par condizioni  per  l'utilizzazione  di  personale in servizio presso la
\par Presidenza  che,  mantenendo  lo  stesso  stato  giuridico,  su  base
\par volontaria  e  senza pregiudizio economico e di carriera, puo' essere
\par distaccato presso la societa'.
\par   11-quinquies.  Il  restante  personale  coinvolto  nel  processo di
\par attuazione  di  cui al comma 11-ter e' assegnato alle altre strutture
\par generali   della   Presidenza,   nel   rispetto  delle  procedure  di
\par consultazione   con   le   organizzazioni  sindacali  previste  dalla
\par normativa vigente.\'bb.
\par }{\i\insrsid7606262           Nota all'art. 5:
\par               - Il  testo  dell'art.  10  del  decreto legislativo 30
\par           luglio  1999,  n. 303, come modificato dal presente decreto
\par           legislativo e' il seguente:
\par               \'abArt. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali).
\par           - 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della
\par           legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di
\par           seguito  individuati  i compiti relativi alle seguenti aree
\par           funzionali,  in  quanto  non  riconducibili  alle  autonome
\par           funzioni   di   impulso   indirizzo   e  coordinamento  del
\par           Presidente.  Ai  Ministeri interessati sono contestualmente
\par           trasferite   le  corrispondenti  strutture  e  le  relative
\par           risorse finanziarie, materiali ed umane:
\par                 a) turismo  al  Ministero dell'industria, commercio e
\par           artigianato;
\par                 b) (lettera   soppressa   dall'art.   1  del  decreto
\par           legislativo 31 ottobre 2002, n. 257);
\par                 c) segreteria  del comitato per la liquidazione delle
\par           pensioni  privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma
\par           1,  lettera  s),  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, al
\par           Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
\par           economica;
\par                 d) aree  urbane, fatto salvo quanto previsto al comma
\par           5,  nonche'  Commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7
\par           della  legge  5 luglio  1989,  n. 246, e Commissione per il
\par           risanamento  della  Torre  di Pisa, al Ministero dei lavori
\par           pubblici;
\par                 e) diritto  d'autore  e  disciplina  della proprieta'
\par           letteraria,  nonche'  promozione delle attivita' culturali,
\par           nell'ambito    dell'attivita'    del    Dipartimento    per
\par           l'informazione  ed  editoria,  al Ministero per i beni e le
\par           attivita'  culturali,  come previsto dall'art. 52, comma 2,
\par           del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.
\par               2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di
\par           cui  agli  articoli 12,  lettere  f) e seguenti, e 13 della
\par           legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie
\par           dei  compiti  e  delle  strutture  trasferite  ai sensi del
\par           comma 1  ne  assumono  la responsabilita' a decorrere dalla
\par           entrata  in vigore del presente decreto quando si tratti di
\par           strutture  in  atto  affidate  a  Ministri  con portafoglio
\par           mediante  delega  del  Presidente  del  Consiglio.  In caso
\par           diverso,  l'assunzione  di  responsabilita'  decorre  dalla
\par           individuazione,  mediante  apposito  decreto del Presidente
\par           del Consiglio, delle risorse da trasferire.
\par               3.  A  decorrere dalla data di inizio della legislatura
\par           successiva  a  quella  in  cui il presente decreto entra in
\par           vigore,  sono  trasferiti al Ministero dell'interno, con le
\par           inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti
\par           svolti   dagli  uffici  dei  commissari  di  Governo  nelle
\par           regioni.
\par               3-bis. Per le esigenze delle rappresentanze del Governo
\par           nelle   regioni   a   statuto   speciale  tuttora  operanti
\par           nell'ambito  della  Presidenza,  possono  essere  destinati
\par           nelle  relative sedi dirigenti di prima e di seconda fascia
\par           o  equiparati,  appartenenti  ai  ruoli  della Presidenza o
\par           chiamati  in posizione di comando o fuori ruolo nell'ambito
\par           della percentuale di cui all'art. 9-bis, comma 3.
\par               3-ter.   I   dirigenti   appartenenti  ai  ruoli  delle
\par           soppresse tabelle A e C allegate alla legge 23 agosto 1988,
\par           n.  400,  in  servizio  alla  data di entrata in vigore del
\par           presente comma presso le Prefetture-Uffici territoriali del
\par           Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica del
\par           ruolo dfriqenziale del Ministero dell'interno.
\par               4.  A  decorrere  dalla  data  di  cui al comma 3, sono
\par           trasferiti  al  Ministero  del lavoro, della salute e delle
\par           politiche  sociali, secondo le disposizioni di cui all'art.
\par           45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri,
\par           i  compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali
\par           della  Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente
\par           trasferite  le  inerenti  risorse finanziarie, materiali ed
\par           umane.
\par               5.  A  decorrere  dalla  data  di  cui al comma 3, sono
\par           trasferiti   al   Ministero   delle  infrastrutture  e  dei
\par           trasporti  di  cui  all'art. 41 del decreto legislativo sul
\par           riordinamento   dei  Ministeri,  con  le  inerenti  risorse
\par           finanziarie,  materiali  e  umane,  i  compiti  esercitati,
\par           nell'ambito   del  Dipartimento  delle  aree  urbane  della
\par           Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.
\par               6.  A  decorrere  dalla data di cui al comma 3, o dalla
\par           diversa  data  indicata  in sede di riordino dei Ministeri,
\par           sono  trasferite,  con  le  inerenti  risorse  finanziarie,
\par           materiali   ed   umane,   all'Agenzia   per  la  protezione
\par           dell'ambiente  e  per i servizi tecnici, di cui all'art. 38
\par           del   decreto   legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e
\par           successive  modificazioni, le funzioni del Dipartimento per
\par           i  servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio
\par           dei  Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio
\par           sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art.
\par           91  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  e
\par           successive   modificazioni.   Sono   escluse  dal  suddetto
\par           trasferimento  le  funzioni gia' attribuite all'Ufficio per
\par           il  sistema  informativo  unico, che restano assegnate alla
\par           Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e sono affidate al
\par           Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
\par               6-bis.  Il  Comitato  per  l'emersione  del  lavoro non
\par           regolare  di  cui all'art. 78 della legge 23 dicembre 1998,
\par           n. 448, come modificato dall'art. 116, comma 7, della legge
\par           23 dicembre  2000,  n.  388, e' trasferito al Ministero del
\par           lavoro  e  delle  politiche sociali con le relative risorse
\par           finanziarie ed i comandi in atto. ll Ministro dell'economia
\par           e  delle  finanze  e'  autorizzato ad apportare, con propri
\par           decreti, le relative variazioni di bilancio.
\par               6-ter.  A decorrere dal 1\'b0 gennaio 2004 sono trasferiti
\par           al   Centro  nazionale  per  l'informatica  nella  pubblica
\par           amministrazione  i  compiti;  le  funzioni  e  le attivita'
\par           esercitati  dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell'art.
\par           17  della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  e  al comma 6
\par           dell'art.  24  della  legge  24 novembre  2000,  n. 340. Al
\par           Centro  medesimo sono contestualmente trasferite le risorse
\par           finanziarie e strumentali, nonche' quelle umane comunque in
\par           servizio.  Il  limite massimo di cui al comma 1 dell'art. 6
\par           del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e' fissato
\par           in complessive 190 unita'.
\par               6-quater.  In  sede  di prima applicazione il personale
\par           trasferito ai sensi del comma 6-ter mantiene il trattamento
\par           giuridico ed economico in godimento.
\par               6-quinquies.  Al  riordino organizzativo, di gestione e
\par           di  funzionamento  del  Centro  nazionale per l'informatica
\par           nella  pubblica  amministrazione si provvede con successivi
\par           regolamenti  adottati  ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del
\par           decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
\par               6-sexies.  Dalla  data  di  cui  al  comma  6-ter  sono
\par           abrogati  il  comma 19  dell'art.  17 della legge 15 maggio
\par           1997,  n.  127,  il  comma  6  dell'art.  24 della legge 24
\par           novembre  2000,  n.  340, e il decreto del Presidente della
\par           Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522.
\par               (Commi  da  7 a 9, abrogati dall'art. 3, comma 1, della
\par           legge 16 gennaio 2003, n. 3).
\par               10.  La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di
\par           supporto  alla  Cancelleria  dell'Ordine  al  merito  della
\par           Repubblica  e  dell'Ufficio  di  segreteria  del  Consiglio
\par           supremo  della difesa sono stabilite da appositi protocolli
\par           d'intesa  tra  Segretariato generale della Presidenza della
\par           Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.
\par               11.  Gli organi collegiali le cui strutture di supporto
\par           sono    dal    presente   decreto   trasferite   ad   altre
\par           amministrazioni,    operano   presso   le   amministrazioni
\par           medesime.
\par               11-bis.  Salva l'applicazione delle disposizioni di cui
\par           al  decreto-legge  6 maggio  2002,  n.  83, convertito, con
\par           modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti
\par           di  sicurezza e vigilanza nell'ambito della Presidenza sono
\par           svolti,  ai  sensi dell'art. 33 della legge 23 agosto 1988,
\par           n. 400, da personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei
\par           carabinieri  nell'ambito  di  una  apposita Sovrintendenza,
\par           costituita  con  decreto  del  Presidente adottato ai sensi
\par           dell'art.   7,  alla  quale  e'  preposto  un  coordinatore
\par           nominato  ai  sensi  dell'art. 18 della citata legge n. 400
\par           del 1988.
\par               11-ter.    La    Presidenza    puo'   provvedere   alla
\par           amministrazione,  organizzazione,  coordinamento e gestione
\par           dei  servizi  generali  di  supporto,  purche' non siano di
\par           nocumento  alle  esigenze di sicurezza, attraverso societa'
\par           per    azioni    appositamente    costituita,   anche   con
\par           partecipazione  minoritaria di soggetti privati selezionati
\par           attraverso  procedure  ad evidenza pubblica. I rapporti tra
\par           la  societa'  e  la  Presidenza  sono  regolati da apposito
\par           contratto  di servizio, anche con riferimento alla verifica
\par           qualitativa delle prestazioni rese.
\par               11-quater.  Con  specifico atto aggiuntivo al contratto
\par           di  servizio  di  cui  al  comma  11-ter  sono  definite le
\par           modalita', i termini e le condizioni per l'utilizzazione di
\par           personale  in servizio presso la Presidenza che, mantenendo
\par           lo  stesso  stato  giuridico,  su  base  volontaria e senza
\par           pregiudizio economico e di carriera, puo' essere distaccato
\par           presso la societa'.
\par               11-quinquies.   Il  restante  personale  coinvolto  nel
\par           processo  di attuazione di cui al comma 11-ter e' assegnato
\par           alle   altre   strutture  generali  della  Presidenza,  nel
\par           rispetto   delle   procedure   di   consultazione   con  le
\par           organizzazioni sindacali previste dalla normativa vigente\'bb.
\par }{\insrsid7606262                                Art. 6.
\par 
\par Modifiche  all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
\par                                  303
\par 
\par   1.  Al  comma  4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio
\par 1999, n. 303, sono abrogate le parole: \'absino a raggiungere, entro tre
\par anni,  una percentuale non superiore al 20 per cento per le strutture
\par medesime.\'bb.
\par   2.  All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
\par dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
\par   \'ab4-bis.  Le  vacanze  dei  posti nell'organico del personale di cui
\par alla  tabella  A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei
\par Ministri 11 luglio 2003 sono ricoperte, fino al 31 dicembre 2005, per
\par il  quaranta  per  cento tramite concorso pubblico, per il trenta per
\par cento tramite concorso riservato al personale comandato o fuori ruolo
\par e per il trenta per cento tramite concorso riservato al personale dei
\par ruoli della Presidenza.\'bb.
\par   3.  All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
\par dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
\par   \'ab7-bis.  Fino  al  31 dicembre  2005, ai fini dell'espletamento dei
\par concorsi  di  cui  al  comma  8 dell'articolo 9-bis si applica quanto
\par previsto dal comma 7, nel limite non superiore alle 40 unita'.\'bb.
\par   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
\par nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
\par italiana.  E  'fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
\par osservare.
\par     Dato a Roma, addi' 5 dicembre 2003
\par 
\par                                CIAMPI
\par 
\par                                   Berlusconi,      Presidente     del
\par                                      Consiglio dei Ministri
\par                                   Fini,  Vicepresidente del Consiglio
\par                                      dei Ministri
\par                                   Mazzella,  Ministro per la funzione
\par                                      pubblica
\par                                   Tremonti,  Ministro dell'economia e
\par                                      delle finanze
\par 
\par Visto, il Guardasigilli: Castelli
\par }{\i\insrsid7606262           Nota all'art. 6:
\par               - Il  testo  dell'art.  11  del  decreto legislativo 30
\par           luglio  1999,  n. 303, come modificato dal presente decreto
\par           legislativo e' il seguente:
\par               \'abArt.  11  (Ordinamento  transitorio).  - 1. In fase di
\par           prima  applicazione  del  presente  decreto,  e  sino  alla
\par           adozione  dei  decreti  di  cui  all'art.  7,  resta  ferma
\par           l'attuale organizzazione della Presidenza, relativamente ai
\par           compiti  non trasferiti ai sensi dell'art. 10 e fatti salvi
\par           gli  effetti  dei decreti legislativi da adottarsi ai sensi
\par           degli  articoli 11 e seguenti della legge 15 marzo 1997, n.
\par           59. In particolare, fino alla emanazione dei decreti di cui
\par           all'art.  7,  comma  2,  i  Ministri delegati continuano ad
\par           avvalersi delle strutture ad essi affidate.
\par               2.   Sino   alla   stipulazione   dei  nuovi  contratti
\par           collettivi,  resta  applicabile  al  personale  in servizio
\par           presso la Presidenza il regime contrattuale del comparto di
\par           appartenenza.  Sino  a  diversa previsione contrattuale, le
\par           relazioni   sindacali   sono  regolate,  nell'ambito  della
\par           Presidenza,  dal  contratto  collettivo per il comparto del
\par           personale statale.
\par               3.  Con  effetto dalla entrata in vigore dei decreti di
\par           cui  all'art. 7, da adottarsi, in prima applicazione, entro
\par           tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
\par           decreto  legislativo,  sono  abrogate le norme di legge, di
\par           regolamento  ovvero  di  organizzazione,  emanate  ai sensi
\par           dell'art.  21  della legge 23 agosto 1988, n. 400, relative
\par           alla    organizzazione    dei   corrispondenti   uffici   e
\par           dipartimenti della Presidenza.
\par               4.  In sede di prima applicazione del presente decreto,
\par           il  rapporto  tra  consistenza del personale di ruolo della
\par           Presidenza  e  contingente  del  personale  di  prestito e'
\par           determinato  sulla  base  del  personale  che alla data del
\par           1\'b0 giugno  1999  risulta  assegnato  alle  strutture  della
\par           Presidenza non immediatamente trasferite ai sensi dell'art.
\par           10.   A  successive  determinazioni  delle  due  grandezze,
\par           modificative  delle  tabelle  allegate alla legge 23 agosto
\par           1988,  n.  400,  si  perviene  con  decreto del Presidente,
\par           sentite  le  organizzazioni  sindacali, tenendo conto degli
\par           ulteriori   trasferimenti  di  funzioni  e  strutture,  dei
\par           risultati  delle  operazioni  di  cui  al  comma  5,  delle
\par           determinazioni assunte dal Presidente ai sensi dell'art. 7,
\par           comma  6,  dell'obiettivo  di una graduale riduzione, nelle
\par           strutture  non  di diretta collaborazione, del rapporto tra
\par           personale  di  prestito  e  personale di ruolo. Resta salva
\par           l'esigenza  di  garantire il ricorso aggiuntivo a personale
\par           di   prestito   per   la  rapida  copertura  di  fabbisogni
\par           aggiuntivi  e  temporanei,  in  relazione a quanto previsto
\par           dall'art.  7, comma 4, del presente decreto, e dall'art. 11
\par           della legge 23 agosto 1988, n. 400.
\par               4-bis. Le vacanze dei posti nell'organico del personale
\par           di  cui  alla  tabella A allegata al decreto del Presidente
\par           del  Consiglio  dei Ministri 11 luglio 2003 sono ricoperte,
\par           fino al 31 dicembre 2005, per il quaranta per cento tramite
\par           concorso pubblico, per il trenta per cento tramite concorso
\par           riservato  al  personale  comandato  o fuori ruolo e per il
\par           trenta  per  cento  tramite concorso riservato al personale
\par           dei ruoli della Presidenza.
\par               5.  Il  diritto di opzione di cui all'art. 12, comma 1,
\par           lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' assicurato
\par           ai  dipendenti ivi contemplati, anche se in servizio presso
\par           strutture  il cui trasferimento ad altre amministrazioni e'
\par           differito   nel   tempo,  mediante  la  predisposizione  di
\par           apposita   procedura   da   concludersi   entro   tre  mesi
\par           dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto. Una volta
\par           esercitata,  l'opzione non e' piu' revocabile. Il personale
\par           che  ha  esercitato  l'opzione  per la permanenza nei ruoli
\par           della Presidenza non puo' essere inviato in comando o fuori
\par           ruolo  presso  altre  amministrazioni per il periodo di due
\par           anni   e,   se   e'   gia'  in  tale  posizione,  ne  cessa
\par           automaticamente  dopo  un anno dall'esercizio dell'opzione,
\par           salva scadenza anteriore.
\par               6.   Al  personale  non  dirigenziale  di  ruolo  della
\par           Presidenza   che  alla  data  del  1\'b0 giugno  1999  risulta
\par           assegnato   a  strutture  della  Presidenza  immediatamente
\par           trasferite  ad altre amministrazioni ai sensi dell'art. 10,
\par           comma  1,  ed  al  personale non dirigenziale che alla data
\par           predetta   presta   servizio   nelle  strutture  stesse  in
\par           posizione di fuori ruolo, comando o distacco, e' conservato
\par           ad  personam,  se piu' favorevole, il trattamento economico
\par           di   carattere   fisso  e  continuativo  fruito  presso  la
\par           Presidenza.  Al personale non dirigenziale della Presidenza
\par           o di altre amministrazioni che alla data del 1\'b0 giugno 1999
\par           risulti   in   servizio  presso  strutture  trasferite  con
\par           decorrenza  non  immediata, ai sensi dei commi 3 e seguenti
\par           dell'art.  10,  e', all'atto del trasferimento riconosciuto
\par           un  trattamento economico di carattere fisso e continuativo
\par           complessivamente  non  inferiore a quello in godimento alla
\par           decorrenza del trasferimento.
\par               7.  Ove,  in  sede  di  prima applicazione del presente
\par           decreto, a seguito anche delle opzioni di cui al comma 5, i
\par           limiti  del contingente del personale di ruolo risultassero
\par           superati,  il  Presidente determina i profili professionali
\par           per  i  quali  ulteriori assunzioni restano compatibili con
\par           l'obiettivo   di   graduale   riadeguamento   numerico  del
\par           personale.
\par               7-bis.    Fino    al    31 dicembre   2005,   ai   fini
\par           dell'espletamento  dei concorsi di cui al comma 8 dell'art.
\par           9-bis  si  applica  quanto previsto dal comma 7, nel limite
\par           non superiore alle 40 unita'.
\par               8.  Il  decreto  di  cui  all'art. 8 stabilisce la data
\par           dalla   quale   un  ufficio  interno  di  ragioneria  della
\par           Presidenza  sostituisce  l'Ufficio centrale di bilancio del
\par           Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
\par           economica presso la Presidenza stessa.
\par               9.  Entro  sei mesi dall'entrata in vigore del presente
\par           decreto,  la  Presidenza  provvede a riordinare in un testo
\par           unico   le   disposizioni  di  legge  relative  al  proprio
\par           ordinamento.  Il  testo  unico e' aggiornato al termine dei
\par           processi  di  trasferimento delle funzioni della Presidenza
\par           ad amministrazioni ministeriali.\'bb.
\par }}