Le caratteristiche tecniche ed organizzative della CNS sono definite dallo stesso gruppo di lavoro interministeriale, istituito dal Ministero dell’interno, che cura gli aspetti tecnico-organizzativi della CIE. Con la pubblicazione del DPR 2 marzo 2004, n. 117 (G.U. 6 maggio 2004, n. 105) recante il "Regolamento concernente la diffusione della CNS", la CNS è emessa dalle PA interessate al fine di anticipare le funzioni di accesso ai servizi in rete. Saranno le stesse PA ad emetterle, a carico delle quali anche l'onere economico di produzione. La carta può contenere eventuali informazioni di carattere individuale generale, ha validità determinata dall'amministrazione emittente, comunque non superiore a sei anni. Tutte le PA che erogano servizi in rete devono consentire l'accesso ai servizi medesimi da parte dei titolari. Al momento dell'emissione o del rinnovo, la PA attraverso l'indice nazionale delle anagrafi, verificherà che chi richiede la CNS non sia in possesso della CIE. Il provvedimento individua anche le procedure di interdizione per i casi di smarrimento, furto o variazione dei dati identificativi del titolare. Al Cnipa è attribuito il compito di definire le iniziative atte a migliorare il sistema dei servizi, accessibile in rete, delle PA ed effettuare controlli di qualità sulle procedure e sui dati utilizzati per l'emissione delle CNS.
LE REGOLE TECNICHE RELATIVE A TECNOLOGIE E MATERIALI UTILIZZATI
In ottemperanza all’articolo 9 del DPR 2 marzo 2004, n.117, sono state emanate con il Decreto 9 dicembre 2004 del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e finanze (avviso in G.U. 18 dicembre 2004, n. 296 ), “Le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della Carta nazionale dei servizi” (PDF). Con l’emanazione di questo provvedimento si completa l’impianto normativo necessario alle pubbliche amministrazioni per generare ed emettere CNS.