Il formato dei dati digitali si definisce "aperto" quando ne viene resa pubblica, mediante esaustiva documentazione, la sintassi, la semantica, il contesto operativo e le modalità di utilizzo. Tali informazioni, unitamente ad una guida all’uso del formato, orientata alla lettura da parte dell’utilizzatore, devono essere presenti in uno o più documenti rilasciati dall’ente proponente lo standard.
I formati aperti fanno parte, insieme al software open source, dell’insieme degli standard aperti.
L’ente proponente può essere un ente di standardizzazione, una pubblica amministrazione o una comunità di utenti. Il CNIPA istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalità di trasferimento degli stessi.
Cosa prevede il Codice dell’Amministrazione Digitale
Il Codice prevede che le Pubbliche Amministrazioni (PA) acquisiscano programmi informatici a seguito di una valutazione tecnica ed economica tra le diverse soluzioni offerte dal mercato:
a) realizzazione di software sviluppato secondo i requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;
b) riuso di software sviluppato per la stessa amministrazione committente o per altre;
c) acquisizione di software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso;
d) acquisizione di software open source;
e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) e d).
Le Pubbliche Amministrazioni, nella predisposizione o nell’acquisizione del software, devono adottare soluzioni informatiche che assicurino l’interoperabilità e la cooperazione applicativa, per rappresentare i dati e i documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo eccezionali esigenze.